La citazione del 30
giugno 2003 è, secondo la direttiva 94/9/EG e la disposizione di
protezione contro le esplosioni (ExVo) del 12 di dicembre del 1996, il
momento a partire dal quale la acquisizione di strumenti e
sistemi di protezione ( elettrici e non elettrici ) deve rispettare i
requisiti delle disposizioni nominate per poter essere messo in
funzione. Questo significa che non si potranno vendere componenti
elettrici secondo la ElexV con certificati di controllo (z.B. PTB III
B/E ...) o certificazioni di conformità (p.e. PTB nº Ex-91.C.1234).
Inoltre, dal 3 ottobre
del 2002 è entrata in vigore la nuova disposizione sulla sicurezza sul
lavoro (BetrSichV) che ovvia anche questa la ElexV. Nel paragrafo 27
delle disposizioni transitorie leggiamo:
-
Per ambienti e
procedimenti di lavoro in ambiti a rischio di esplosioni che sono
stati preparati o introdotti per la prima volta prima del 3 ottobre
del 2002, l'impresario deve rispettare le normative secondo il § 6
paragrafo 1 [Realizzazione di un documento di protezione contro
esplosioni] fino al 31 dicembre 2005 come data limite.
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E' consentito il
funzionamento di un impianto con manutenzione che sia stato
autorizzato prima dell'1 gennaio del 2003. Un permesso determinato
secondo il diritto vigente fino a quel momento serve come permesso
secondo questa disposizione.
-
Per gli impianti con
manutenzione che già siano stati messi in funzione per la prima volta
prima del 1 gennaio 2003 si mantengono le prescrizioni vigenti finora
con la prospettiva delle esigenze di acquisizione che le
sostituiscano.
Con ciò è chiaro che non esiste nessuna
obbligazione fino al 1 gennaio 2006 per la strumentazione o la
modificazione di strumenti e impianti Ex esistenti rispetto alla
acquisizione nonostante i rumori che esistono nel mercato in
senso contrario. In casi particolari la valutazione dei rischi di
esplosione (§ 6 paragrafo 2, cifra 1 – documento di protezione contro
esplosioni) conducono ovviamente a strumentazioni o modificazioni, in
particolare per quegli strumenti e impianti che fino ad ora non erano
istallazioni con manutenzione (p.e. strumenti non elettrici in ambiti Ex
che non erano sottoposti fino ad ora alla VbF).
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